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Molestie sessuali, sul lavoro ne sono vittima un milione di donne: ma il reato non esiste

La senatrice dem Valente ha presentato a novembre in disegno di legge per introdurre l'articolo 609 ter nel codice penale, per tutelare chi subisce questi atti o ricatti a sfondo sessuale

di MARIANNA GRAZI -
13 gennaio 2023
Sexual Harassment In Office

Sexual Harassment In Office

C'è chi viene uccisa. Tante, troppe, in ambito familiare, dal compagno, marito o ex. C'è chi invece "si salva" - si fa per dire - con qualche livido, esterno o interno (nel senso di violenza verbali o psicologici) che sia, e riesce a sfuggire all'orrore attraverso la denuncia, facendosi aiutare da una rete di supporto familiare o 'istituzionale'. E nel mezzo ci sono tante, troppe fattispecie di comportamenti che però, nel diritto penale italiano, non vengono puniti come un reato specifico. Parliamo quindi delle molestie sessuali in generale e quelle in ambito lavorativo che, a seconda dei casi, o non vengono riconosciute o, invece, vengono associate dai giudici ad altri reati, quali appunto la violenza sessuale (nei casi più gravi) o la violenza privata. Se lo scorso governo ha provato a introdurre nel nostro codice penale, tramite una modifica legislativa, il reato di molestia sessuale e quello di molestia sessuale sul luogo di lavoro, bloccato a causa dell’opposizione della Lega, la senatrice del Pd Valeria Valente, già presidente della Commissione Femminicidio nella precedente legislatura, il 25 novembre scorso ha presentato un nuovo disegno di legge, intitolato "Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro".

Il caso Beccaglia

Greta Beccaglia, molestata all'uscita dei tifosi dallo stadio di Empoli dopo la partita con la Fiorentina, a fine novembre 2021

Se una ragazza su un autobus viene importunata da uno sconosciuto, oppure una dipendente viene denigrata, con gesti o parole umilianti, sul posto di lavoro, o ancora, viene palpeggiata in modo inopportuno (come accaduto alla giornalista toscana Greta Beccaglia fuori dallo stadio di Empoli nel post partita contro la Fiorentina, quando un tifoso viola si prese la libertà di tirarle un sonoro schiaffo sul sedere) che tipo di reato sarà vittima? Perché se la prima cosa che viene in mente sono le molestie, le leggi italiane però raccontano una cosa diversa. Nel caso della Beccaglia, ad esempio, l'uomo è stato condannato per violenza sessuale, vista la "gravità del gesto". In effetti, nell'interpretazione dei giudici, rientra ormai nella fattispecie di violenza qualsiasi atto con finalità sessuale, che prevede quindi il contatto con la vittima contro la volontà di quest'ultima, non solo quindi lo stupro.

I reati previsti nel codice penale

Tra le molestie previste nell'art. 609 ter rientrerebbero minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale

È importante, allora, specificare cosa prevede invece il codice penale. Il reato di violenza sessuale, art. 609bis c.p., punisce con la reclusione da sei a dodici anni, "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona". C'è poi, all'art. 660 c.p., il reato di molestia o disturbo alle persone, ma il bene tutelato in questo caso è l'ordine pubblico. E infine l'art. 610 c.p. disciplina il reato di violenza privata: "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma". Insomma questa fattispecie condanna chi, ad esempio, estrae un’arma per costringere la vittima a fare qualcosa, ad esempio a non muoversi, ma banalmente anche chi non permette al proprio vicino di uscire di casa con una minaccia.

Le molestie sessuali sul lavoro

Con il disegno di legge presentato da Valente, "Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro", si vuole introdurre un nuovo articolo, il 609-ter, che punirebbe con la reclusione da due a quattro anni "chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona". La pena è aumentata della metà se dal fatto "commesso nell’ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo". Perché si proceda contro il reato la parte offesa deve presentare querela entro dodici mesi, ed è irrevocabile. Inoltre il disegno di legge punta a rafforzare il ruolo dell'Ispettorato del lavoro nella tutela di chi denuncia e vuole introdurre misure premiali per quelle aziende che adottano modelli di organizzazione e gestione che rafforzino monitoraggio e prevenzione.

I segnali delle molestie

In Italia, sono 8.816.000 le donne tra i 14 e i 65 anni che nel corso della loro vita hanno subito una qualche forma di molestia sessuale, secondo i dati riportati nell'indagine Istat del 2018. Nel report, per la prima volta, sono state rilevate però anche le molestie a sfondo sessuale subite dagli uomini: sono 3 milioni 754mila gli uomini che ne sono stati vittima nel corso della loro vita. Per quanto riguarda poi le molestie nei luoghi di lavoro i numeri disegnano un quadro abbastanza drammatico: nel nostro Paese sono 1.404.000 le donne tra 15 e 65 anni che dichiaravano di aver subito ricatti sessuali o molestie fisiche da parte di un collega o di un datore di lavoro. La stima per quanto riguarda i soli ricatti sul luogo di lavoro parla di circa 1 milione 173mila donne (7,5 %) che ne sono state vittima nel corso della vita, per essere assunte, o per mantenere il posto, o ancora per ottenere avanzamenti di carriera. Per la stragrande maggioranza delle donne (97%) gli autori delle molestie sessuali risultano essere uomini. La forma più diffusa è quella delle molestie verbali, quelle con contatto fisico vengono subite dal 15,9% delle donne e dal 3,6% degli uomini. A compierle sono perlopiù (60%) estranei o persone che si conoscono solo di vista (15,8%), e più di frequente sui mezzi di trasporto pubblici per le donne (27,9%) mentre per gli uomini nei locali come pub, discoteche e bar (29,2%). Per quanto venga ritenuto grave, nell’80,9% dei casi le vittime non parlano con nessuno, sul posto di lavoro, del ricatto subito. Quasi nessuna ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine, scegliendo invece di rinunciare al lavoro (22,4%), o per mancanza di fiducia nelle autorità o ancora per essersela cavata da sole o con l’aiuto dei familiari, ma anche per paura delle conseguenze per sé e per la famiglia (18,3%).