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Disabilità: via libera ai permessi per i familiari “acquisiti” anche per gli uniti civilmente

di DOMENICO GUARINO -
16 marzo 2022
disabilità-inps-unioni civili

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Le unioni civili si, le convivenze no. Ma almeno un primo, significativo, passo avanti è stato fatto. Con la Circolare n. 36 del 7 marzo 2022 l’INPS ha finalmente messo fine alla discriminazione tra i cittadini con disabilità sposati e quelli uniti civilmente. In caso di questa seconda ipotesi, d’ora in avanti, il lavoratore potrà richiedere, oltre alle tre giornate mensili o la riduzione di orario lavorativo, anche i permessi per assistere i familiari del partner; al contrario, in caso di convivenza, le agevolazioni saranno riconosciute solo per l’assistenza al compagno o alla compagna.

L'Inps aggiorna i permessi per le persone con disabilità unite civilmente: ora i lavoratori potranno assistere anche i parenti del partner

La battaglia fra leggi: la 104 contro la "Cirinnà"

Si tratta di un'importante novità, che segna un progresso nel campo dei diritti civili. Un passo in avanti che arriva dopo una dura battaglia condotta da OMAR-Osservatorio Malattie rare che aveva raccontato la mobilitazione di diverse associazioni (Avvocatura per i diritti Lgbtq - Rete Lenford, Fish, Ledha e altre) unite nel chiedere l’adozione di una nuova circolare da parte dell’INPS, in grado di garantire il diritto delle parti di un’unione civile ad avere gli stessi benefici. A seguito dell’emanazione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cd. Legge Cirinnà), che istituisce e regola le unioni civili e le convivenze di fatto, l’INPS, con una sua circolare (n. 38 del 27 febbraio 2017) aveva chiarito che "la parte di un'unione civile che presti assistenza all’altra parte può usufruire di permessi di cui alla legge n.104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001". Non era stato  però riconosciuta la possibilità per gli uniti civilmente di poter prestare assistenza nei confronti dei parenti dell’altra parte.

Un vulnus che, per le associazioni che si battono per i diritti delle persone diversamente abili, ha rappresentato una vera e propria “discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e della disabilità, non indicando per gli uniti civilmente gli stessi diritti che hanno invece i coniugi per l’assistenza ad una persona con disabilità”. Tra le altre cose, non veniva riconosciuta la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone con disabilità grave e per i lavoratori a cui è stato riconosciuto lo stato di disabile in situazione di gravità. Quindi, a differenza di quanto stabilito per i coniugi, secondo l’Istituto, la parte di un’unione civile poteva usufruire delle agevolazioni  di cui alla legge n. 104/1992 solo nel caso di assistenza diretta all’altra parte dell’unione e non nel caso di assistenza rivolta ad un parente dell’unito civilmente.

La svolta per l'assistenza nelle unioni civili

Finalmente, su parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, lo scorso 7 marzo, l’INPS ha emanato la  Circolare n. 36 che ha messo fine alla discriminazione in atto riconoscendo, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Ciò, si legge nel testo della circolare, “al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l’articolo 78 del codice civile non venga espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte”.

Nessuna novità per le convivenze

Per quanto riguarda i conviventi di fatto, invece, la circolare non ha apportato alcuna novità. Il rapporto di affinità non è infatti riconoscibile tra il convivente e i parenti dell’altro partner, perché la convivenza non è un istituto giuridico (come l’unione civile), ma una situazione di fatto tra due persone. Dunque, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 solo nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza ad un parente del convivente.

I benefici previsti dalla circolare

Per l’unito civilmente (lavoratore del settore privato):

  1. ha diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, oltre che nel caso in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione;
  2. ha diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.
Per il convivente di fatto (lavoratore del settore privato):
  1. ha diritto ai permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altro convivente (e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente).
  2. Non ha quindi diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.