Main Partner
Partner
Luce
  • Attualità
  • Politica
  • Economia
  • Sport
  • Lifestyle
  • Scienze e culture
  • Spettacolo
  • 8 marzo
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
Luce
  • Attualità
  • Politica
  • Economia
  • Sport
  • Lifestyle
  • Scienze e culture
  • Spettacolo
  • 8 marzo
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
Luce

Home » Attualità » Disabilità: via libera ai permessi per i familiari “acquisiti” anche per gli uniti civilmente

Disabilità: via libera ai permessi per i familiari “acquisiti” anche per gli uniti civilmente

Con la circolare n.36 del 7 marzo 2022 l’INPS ha finalmente concesso ai cittadini diversamente abili i permessi per l'assistenza ai familiari del partner e viceversa. Nessuna novità invece per le convivenze di fatto

Domenico Guarino
16 Marzo 2022
disabilità

disabilità

Share on FacebookShare on Twitter

Le unioni civili si, le convivenze no. Ma almeno un primo, significativo, passo avanti è stato fatto. Con la Circolare n. 36 del 7 marzo 2022 l’INPS ha finalmente messo fine alla discriminazione tra i cittadini con disabilità sposati e quelli uniti civilmente. In caso di questa seconda ipotesi, d’ora in avanti, il lavoratore potrà richiedere, oltre alle tre giornate mensili o la riduzione di orario lavorativo, anche i permessi per assistere i familiari del partner; al contrario, in caso di convivenza, le agevolazioni saranno riconosciute solo per l’assistenza al compagno o alla compagna.

L’Inps aggiorna i permessi per le persone con disabilità unite civilmente: ora i lavoratori potranno assistere anche i parenti del partner

La battaglia fra leggi: la 104 contro la “Cirinnà”

Si tratta di un’importante novità, che segna un progresso nel campo dei diritti civili. Un passo in avanti che arriva dopo una dura battaglia condotta da OMAR-Osservatorio Malattie rare che aveva raccontato la mobilitazione di diverse associazioni (Avvocatura per i diritti Lgbtq – Rete Lenford, Fish, Ledha e altre) unite nel chiedere l’adozione di una nuova circolare da parte dell’INPS, in grado di garantire il diritto delle parti di un’unione civile ad avere gli stessi benefici. A seguito dell’emanazione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cd. Legge Cirinnà), che istituisce e regola le unioni civili e le convivenze di fatto, l’INPS, con una sua circolare (n. 38 del 27 febbraio 2017) aveva chiarito che “la parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte può usufruire di permessi di cui alla legge n.104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001″. Non era stato  però riconosciuta la possibilità per gli uniti civilmente di poter prestare assistenza nei confronti dei parenti dell’altra parte.

Un vulnus che, per le associazioni che si battono per i diritti delle persone diversamente abili, ha rappresentato una vera e propria “discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e della disabilità, non indicando per gli uniti civilmente gli stessi diritti che hanno invece i coniugi per l’assistenza ad una persona con disabilità”. Tra le altre cose, non veniva riconosciuta la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone con disabilità grave e per i lavoratori a cui è stato riconosciuto lo stato di disabile in situazione di gravità. Quindi, a differenza di quanto stabilito per i coniugi, secondo l’Istituto, la parte di un’unione civile poteva usufruire delle agevolazioni  di cui alla legge n. 104/1992 solo nel caso di assistenza diretta all’altra parte dell’unione e non nel caso di assistenza rivolta ad un parente dell’unito civilmente.

La svolta per l’assistenza nelle unioni civili

Finalmente, su parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, lo scorso 7 marzo, l’INPS ha emanato la  Circolare n. 36 che ha messo fine alla discriminazione in atto riconoscendo, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Ciò, si legge nel testo della circolare, “al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l’articolo 78 del codice civile non venga espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte”.

Nessuna novità per le convivenze

Per quanto riguarda i conviventi di fatto, invece, la circolare non ha apportato alcuna novità. Il rapporto di affinità non è infatti riconoscibile tra il convivente e i parenti dell’altro partner, perché la convivenza non è un istituto giuridico (come l’unione civile), ma una situazione di fatto tra due persone. Dunque, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 solo nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza ad un parente del convivente.

I benefici previsti dalla circolare

Per l’unito civilmente (lavoratore del settore privato):

  1. ha diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, oltre che nel caso in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione;
  2. ha diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.

Per il convivente di fatto (lavoratore del settore privato):

  1. ha diritto ai permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altro convivente (e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente).
  2. Non ha quindi diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.

Potrebbe interessarti anche

In Afghanistan vietate le scuole e le università a bambine e ragazze
Attualità

Afghanistan, arrestato Matiullah Wesa: promuoveva l’istruzione femminile

28 Marzo 2023
I rappresentanti di Axa e Bocconi
Pubbliredazionali

Axa e Bocconi: parità di genere per costruire una società resiliente

31 Marzo 2023
La cantante Christina Aguilera (Instagram)
Lifestyle

Benessere sessuale, i lubrificanti di Christina Aguilera

29 Marzo 2023

Instagram

  • Un anno dopo aver appeso sul ponte della Gran Madre lo striscione con scritto “Siamo un PO nella merda” per denunciare il gravissimo stato di siccità del Po, Extinction Rebellion torna a ribadire che “siamo ancora nella merda”, con un gesto più diretto ed esplicito. 

Una vera e propria montagna di letame è stata infatti scaricata questa mattina al grattacielo della Regione Piemonte, insieme a tanti fiori lasciati sopra. 

Due persone si sono arrampicate sulla tettoia dell’ingresso e i trovano ancora li. Al posto dell’insegna portata via dal vento qualche settimana fa, hanno appeso l’enorme scritta “Dalla regione non nasce niente, dal letame nascono i fiori”, riprendendo una canzone di Fabrizio De André. 

Una chiara denuncia dell
  • Riccardo Monco parte da una location d’eccellenza, Enoteca Pinchiorri di Firenze, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo e approda come new entry tra i giudici della sfida Alessandro Borghese Celebrity Chef (su TV8, dal lunedì al venerdì alle 19.10), Monco più che chef, si sente un cuoco.

🗣 Non è una diminutio?

“Assolutamente no, chef in realtà significa capo, in cucina è colui che comanda, come il capo cuoco, appunto, o il capo partita. Ormai lo chef ha assunto i connotati di un personaggio mitologico, proprio in virtù dei tanti show cooking proposti. Un’arma a doppio taglio”.

🗣 In che senso?

“Sono tantissimi i giovani che sognano di indossare una giacca da cuoco, ma fra quello che si vede fare in Tv e la fatica vera che richiede la cucina, c’è una differenza abissale”.

🗣 Vuol dire che avere l’ambizione non sempre corrisponde all’effettiva voglia di fare?

“Un po’ è così. Le nuove generazioni hanno un’idea precisa della qualità della vita, la fatica e gli orari della cucina non vanno bene per tutti”.

🗣 Dall’alto delle sue tre stelle Michelin, cosa consiglia agli aspiranti chef?

L
  • Un assistente di volo speciale ha viaggiato da Londra Heathrow a Los Angeles sorprendendo i passeggeri a bordo.

@lewiscapaldi ha presentato il suo nuovo singolo “Wish You The Best” con uno show ad alta quota, servendo snack e bevande. 

#lucenews #lewiscapaldi #wishyouthebest
  • Utero in affitto e adozioni per gli omosessuali. Sono temi caldissimi. Intanti il Parlamento europeo censura il governo italiano per la recente circolare del ministro Piantedosi che ha bloccato le registrazioni all’anagrafe dei figli di coppie gay, effettuate da alcuni sindaci. 

All’Eurocamera è stato infatti approvato un emendamento al testo della Risoluzione sullo Stato di diritto che condanna la circolare perché porterebbe “alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli”, e invita anche Roma "a revocare immediatamente la decisione”. Un invito che il governo non ha intenzione di seguire, e che è stato criticato dal centrodestra e salutato positivamente dalle opposizioni, unite questa volta sia in Italia che a Bruxelles. 

✍ Ma com’è la legislazione attuale in Italia su questi temi?

L

Le unioni civili si, le convivenze no. Ma almeno un primo, significativo, passo avanti è stato fatto. Con la Circolare n. 36 del 7 marzo 2022 l’INPS ha finalmente messo fine alla discriminazione tra i cittadini con disabilità sposati e quelli uniti civilmente. In caso di questa seconda ipotesi, d’ora in avanti, il lavoratore potrà richiedere, oltre alle tre giornate mensili o la riduzione di orario lavorativo, anche i permessi per assistere i familiari del partner; al contrario, in caso di convivenza, le agevolazioni saranno riconosciute solo per l’assistenza al compagno o alla compagna.

L'Inps aggiorna i permessi per le persone con disabilità unite civilmente: ora i lavoratori potranno assistere anche i parenti del partner

La battaglia fra leggi: la 104 contro la "Cirinnà"

Si tratta di un'importante novità, che segna un progresso nel campo dei diritti civili. Un passo in avanti che arriva dopo una dura battaglia condotta da OMAR-Osservatorio Malattie rare che aveva raccontato la mobilitazione di diverse associazioni (Avvocatura per i diritti Lgbtq - Rete Lenford, Fish, Ledha e altre) unite nel chiedere l’adozione di una nuova circolare da parte dell’INPS, in grado di garantire il diritto delle parti di un’unione civile ad avere gli stessi benefici. A seguito dell’emanazione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cd. Legge Cirinnà), che istituisce e regola le unioni civili e le convivenze di fatto, l’INPS, con una sua circolare (n. 38 del 27 febbraio 2017) aveva chiarito che "la parte di un'unione civile che presti assistenza all’altra parte può usufruire di permessi di cui alla legge n.104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001". Non era stato  però riconosciuta la possibilità per gli uniti civilmente di poter prestare assistenza nei confronti dei parenti dell’altra parte.

Un vulnus che, per le associazioni che si battono per i diritti delle persone diversamente abili, ha rappresentato una vera e propria “discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e della disabilità, non indicando per gli uniti civilmente gli stessi diritti che hanno invece i coniugi per l’assistenza ad una persona con disabilità”. Tra le altre cose, non veniva riconosciuta la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone con disabilità grave e per i lavoratori a cui è stato riconosciuto lo stato di disabile in situazione di gravità. Quindi, a differenza di quanto stabilito per i coniugi, secondo l’Istituto, la parte di un’unione civile poteva usufruire delle agevolazioni  di cui alla legge n. 104/1992 solo nel caso di assistenza diretta all’altra parte dell’unione e non nel caso di assistenza rivolta ad un parente dell’unito civilmente.

La svolta per l'assistenza nelle unioni civili

Finalmente, su parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, lo scorso 7 marzo, l’INPS ha emanato la  Circolare n. 36 che ha messo fine alla discriminazione in atto riconoscendo, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Ciò, si legge nel testo della circolare, “al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l’articolo 78 del codice civile non venga espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte”.

Nessuna novità per le convivenze

Per quanto riguarda i conviventi di fatto, invece, la circolare non ha apportato alcuna novità. Il rapporto di affinità non è infatti riconoscibile tra il convivente e i parenti dell’altro partner, perché la convivenza non è un istituto giuridico (come l’unione civile), ma una situazione di fatto tra due persone. Dunque, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 solo nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza ad un parente del convivente.

I benefici previsti dalla circolare

Per l’unito civilmente (lavoratore del settore privato):

  1. ha diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, oltre che nel caso in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione;
  2. ha diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.
Per il convivente di fatto (lavoratore del settore privato):
  1. ha diritto ai permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altro convivente (e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente).
  2. Non ha quindi diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Attualità
  • Politica
  • Economia
  • Sport
  • Lifestyle
  • Scienze e culture
  • Spettacolo
  • Cos’è Luce!
  • Redazione
  • Board
  • Contattaci
  • 8 marzo

Robin Srl
Società soggetta a direzione e coordinamento di Monrif
Dati societariISSNPrivacyImpostazioni privacy

Copyright© 2023 - P.Iva 12741650159

CATEGORIE
  • Contatti
  • Lavora con noi
  • Concorsi
ABBONAMENTI
  • Digitale
  • Cartaceo
  • Offerte promozionali
PUBBLICITÀ
  • Speed ADV
  • Network
  • Annunci
  • Aste E Gare
  • Codici Sconto