Il testamento ha più valore di un consenso informato? Secondo gli avvocati Matteo Forconi e Roberto Inches, sì. La battaglia legale che hanno intrapreso a nome dei loro assistiti è tutta lì, in quella domanda iniziale. Il caso, già noto, è quello del liquido seminale crioconservato al centro specializzato di Careggi (Firenze), rivendicato post mortem dalla compagna dell’uomo e dalla famiglia. Il diretto interessato, dopo aver scoperto un tumore, aveva deciso di congelare i gameti per preservare la propria fertilità in vista delle terapie che avrebbe dovuto affrontare.
Una prassi che prevede l’accettazione di alcune condizioni, tra cui la conservazione per un massimo di tre anni e la distruzione in caso di morte. Era il 2019 e dopo pochi mesi il 28enne è morto. Prima, però, aveva lasciato per iscritto la sua volontà, ovvero che fosse la sua compagna a ritirare il liquido seminale, autorizzandola a procreare anche in sua assenza. Ma è qui che entra in gioco la legge italiana.
Cosa dice la legge italiana
La numero 40 del 2004 per l’esattezza, con cui il nostro Paese vieta categoricamente la procreazione medicalmente assistita nel caso di morte di uno dei due membri della coppia. È alla luce di questa norma e del consenso firmato al momento della crioconservazione che il tribunale, dando ragione al centro di Careggi, si oppone al ritiro dei gameti da parte della compagna.
La famiglia del 28enne non ci sta e ha deciso di impugnare la sentenza del 2021. Il caso è finito così di fronte la Corte di Appello di Firenze. Per l’udienza di oggi, che avrà al centro una trattazione scritta tra le parti, gli avvocati Forconi e Inches hanno depositato le loro memorie con cui si chiede, fondamentalmente, di permettere il ritiro del campione biologico e il conseguente deposito in un centro Pma. La Corte, poi, si riserverà di decidere.
Il testamento e la volontà dell’uomo
La richiesta della famiglia fa forza sul testamento. Il 28enne ha espresso chiaramente la sua ultima volontà e questa, per la madre Sandra Becattini, non può essere ignorata. Ma soprattutto la strategia degli avvocati preme su quello che è a tutti gli effetti un vuoto normativo o comunque una zona grigia: la legge 40/2004 non si esprime sul lascito dei gameti post mortem e la direttiva europea 2004/23, recepita dall’Italia nel 2007, mettendo le cellule riproduttive sullo stesso piano dei tessuti apre alla possibilità che anche le prime, al pari dei secondi, possano essere ereditate.
Se così fosse il testamento non potrebbe che ritenersi valido. Dal punto di vista degli avvocati - e quindi della famiglia - all’interno di quelle poche e chiare righe scritte dal ragazzo, non sarebbe contemplato nessun tipo di reato. La compagna, se mai un giorno decidesse di sua sponte di effettuare la procreazione medicalmente assistita, non potrebbe certo farlo in Italia, dove è appunto vietato, ma dovrebbe (e potrebbe) rivolgersi ad un centro all’estero, dove è consentito. Escludere questa eventuale possibilità, ma soprattutto ignorare il testamento del 28enne, sarebbe per la sua famiglia una violazione della sua volontà a tutti gli effetti.