Legge sulla procreazione assistita: quando è l’embrione a fare la differenza

Una donna vedova e/o separata può diventare madre single con l’embrione crioconservato creato in precedenza con il compagno, ma una donna che non ha una relazione stabile e vuole fare tutto da sola non può. Il problema, quindi, non è la famiglia monogenitoriale

di TERESA SCARCELLA -
10 settembre 2024
maternità

Maternità e procreazione assistita

Perché una donna rimasta vedova o una donna separata, divorziata, ha il diritto di diventare madre e invece una donna single no? E’ questa, fondamentalmente, la domanda che si pongono in tante in Italia ed è uno dei quesiti che il tribunale di Firenze ha posto alla Corte Costituzionale sollevando dubbi sull’articolo 5 della Legge 40/2004, che vieta appunto la fecondazione assistita alle donne single. 

La risposta, in realtà, sarebbe anche facile alla luce di quello che è il nostro ordinamento giuridico. Nel primo caso il diritto della donna viene rispettato solo grazie al diritto, tutelato sopra ogni cosa, dell’embrione: se c'è quello – a maggior ragione a fecondazione già avvenuta – allora la famiglia monogenitoriale viene accettata. Così come nel caso di adozioni in circostanze particolari.

Al contrario se una donna senza una relazione stabile, magari già avanti negli anni e con la finestra della fertilità ridotta, vuole diventare madre senza dover aspettare per forza un compagno di vita (e non è detto che accada), non può. Ad oggi, nel nostro Paese, non ha la possibilità della fecondazione eterologa, quindi con gameti donati.

Le cose, però, potrebbero cambiare nel giro di un anno – o almeno è ciò che molti sperano – con una sentenza della Corte Costituzionale, chiamata in causa dal tribunale di Firenze. 

La storia della 40enne di Torino

Tutto nasce da una donna di 40 anni, di Torino, che ad un certo punto della sua vita decide che è arrivato il momento per lei di mettere su famiglia. Non ha un compagno, o una compagna, così si rivolge a un centro di procreazione assistita che, seppur a malincuore, per legge non può fare altro che negarle questa possibilità. 

A questo punto la donna – assistita dagli avvocati Giovanni Baldini e Filomena Gallo – si rimette al volere del tribunale ordinario e il giudice le dà ragione. La legge che regola la procreazione medicalmente assistita porta con sé delle contraddizioni. 

Intanto perché riserva una disparità di trattamento sulla base della sfera sentimentale, quindi se si tratta di coppie o di persone single, e poi della disponibilità economica, perché chi può permetterselo va a fare la fecondazione assistita all’estero e una volta tornata in Italia si vede riconosciuta la propria genitorialità. 

Poi la contraddizione cui si faceva riferimento sopra: ovvero il diverso trattamento per le donne vedove e/o separate con embrioni crioconservati. 

Inoltre, secondo il giudice, l’articolo 5 della legge 40/2004 contrasta il diritto della persona di scegliere di costruire una famiglia anche con figli non genetici e quindi viola la libertà ad autodeterminarsi, nonché il diritto alla salute della donna precludendole la possibilità di diventare madre.