“Il tema del
consenso è centrale: una ragazza o una donna può revocarlo in qualsiasi momento, anche dopo un approccio iniziale con il suo partner’’. Che si tratti di un uomo maturo o di un giovane, poco cambia: ‘’La volontà della donna va rispettata a prescindere, un ‘no’ è sempre un ‘no’ altrimenti è
stupro’’.
Il professor Rolando Paterniti, fondatore e professore della Scuola Tecnica Peritale
Questa la posizione di
Rolando Paterniti, coordinatore scientifico del
Master Psicopatologia forense e Criminologia dell’Università degli Studi di Firenze: il docente commenta la
sentenza del Tribunale di Firenze che ha assolto due giovani uomini accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza 18enne all’epoca dei fatti, perché non avrebbero avuto la ‘percezione di quel no’.
Violenza sulle donne: il nodo del consenso
‘’Ho letto il dispositivo ma non le motivazioni della sentenza - ammette Paterniti, che è anche direttore della Scuola Tecnica Peritale
Intendere e Volere - mi sembra molto strano che il Gup di Firenze abbia assolto i due 19enni dall’accusa di stupro di gruppo. Tuttavia, il Gup parla di ‘concezione assai distorta del sesso’’ da parte dei due giovani". "Questo vuol dire che potrebbero non aver ben compreso il valore del rapporto sessuale, e che forse potrebbe trattarsi di persone immature dal punto di vista anche sentimentale - riprende Paterniti - e quindi ’non sapere cosa sia il rispetto della donna’’. Spesso per i giovani ‘’il sesso è una merce e come tale va consumata, vale per i ragazzi e per le ragazze - rimarca l’esperto - I giovani mutuano l’educazione sessuale da film, programmi tv, e social network dove il corpo viene così esibito alla mercé visiva del pubblico’’, diventando unicamente una questione di immagine.
Lo psichaiatra forenze: "Che si tratti di un uomo maturo o di un giovane, poco cambia. La volontà della donna va rispettata a prescindere, un ‘no’ è sempre un ‘no’ altrimenti è stupro’’
‘’Quando si parla di prevenire la violenza sulle donne si fa sempre riferimento all’educazione sentimentale e sessuale. Ecco, qui sta il nodo centrale: occorre far capire ai giovani che il rapporto sessuale non va mai considerato come una sorta di merce di scambio’’ in quanto non è un qualcosa da concedere per ottenere qualcos’altro. ‘’Il
ruolo della famiglia e della scuola sono fondamentali - sottolinea Paterniti - anche se va detto che nelle scuole l’educazione sessuale è completamente bandita, non se ne parla mai se non dal punto di vista della contraccezione’’. Tornando sull’
assoluzione dei due giovani dall’accusa di
violenza sessuale ai danni di una 18enne perché avrebbero sbagliato a valutare il presunto consenso da parte della ragazza, per Paterniti ‘’è molto probabile perché spesso quando si è in gruppo si è sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Ma questo non giustifica quanto accaduto: la donna va sempre rispettata, a prescindere". "Certo è che nella fascia di età 16-25 spesso molti ragazzi sono ancora immaturi, fanno parte di quella che noi esperti chiamiamo
‘adolescenza prolungata’, sono giovani estremamente fragili con una bassa autostima. Da soli non farebbero mai del male ad una ragazza così trovano la forza nel gruppo. Forse la sentenza del Gup di Firenze tiene conto anche di questo aspetto’’. Infine, sulla vittima: ‘’Occorre evitare la vittimizzazione secondaria di qualunque ragazza o donna che subisce violenza fisica, violenza sessuale e stupro. Tra l’opinione pubblica spesso c’è chi dice ‘tanto se l’è cercata’. Bisogna evitare che accada perché una ragazza ha il diritto di divertisti con chi crede e anche di ubriacarsi senza per questo correre il rischio di venire violentata’’ conclude.
La richiesta dei magistrati
"
Maggiore attenzione e specializzazione da parte dei magistrati sula violenza di genere e in particolare sulla violenza sessuale". È la richiesta della Cgil Toscana dopo la pubblicazione delle motivazioni che assolvono dall’accusa di stupro di gruppo ai danni di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, consumato da due giovanissimi nel 2018 in una festa alla Rufina.
L'articolo 609 ter del codice penale stabilisce che sia un'aggravante della violenza sessuale quando questa è commessa "con l’uso di sostanze alcoliche"
"Le sentenze – spiegano dalla Cgil Toscana – non si commentano si usava dire, ma stavolta non si può rimanere in silenzio, siamo colpite profondamente. La vicenda conferma purtroppo, e non ne avevamo bisogno, a danno di un’altra donna, la insufficiente attenzione e specializzazione, relativamente a tutti i gradi del processo. Per questo occorre dare corso, con forza e tempestività, alle
linee di indirizzo del Csm che non ha mancato di confermare ‘la valenza irrinunciabile della specializzazione degli uffici’ – requirenti e giudicanti – che trattano i procedimenti relativi ai reati di violenza di genere".