Le persone con disabilità gravi da oggi possono presentare liste elettorali

La norma, fino ad oggi, vietava l’uso della firma digitale per questa evenienza. Grazie alla battaglia di Carlo Gentili e dell’Associazione Luca Coscioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo questo divieto

di MARCO PILI
24 gennaio 2025
Delegazione dell'Associazione Luca Coscioni presso la Corte costituzionale

Delegazione dell'Associazione Luca Coscioni presso la Corte costituzionale

Giovedì, la Corte costituzionale ha depositato una sentenza tramite la quale, in funzione di una evidente violazione della dignità umana, ha dichiarato illegittimi l’articolo 9 comma 3 del 17 febbraio 1968, nonché gli articoli 108 e 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale. Le norme interessate dalla revisione, come affermato dall’Associazione Luca Coscioni, non prevedevano “per l’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni”.

Un divieto sovvertito dal verdetto dell’organo che si occupa di garantire l’attuazione dei principi costituzionali il quale, in seguito al ricorso presentato presso il Tribunale di Civitavecchia da Carlo Gentili, paralizzato a causa della Sla, ha compreso l’anacronismo della norma approvata oltre 50 anni fa. Un lasso temporale durante il quale sono state ideate, grazie al progresso tecnologico, numerose tecniche in grado di garantire la medesima validità della firma in presenza, adesso riconosciute a livello legale anche per questa evenienza.

Come riportato dall’associazione, Gentili aveva fatto ricorso perché impossibilitato fisicamente ad apporre una firma autografa in quanto paralizzato a causa della Sclerosi laterale amiotrofica e, in occasione delle elezioni per la Regione Lazio del 2024, avrebbe voluto utilizzare la firma digitale per poter presentare la lista elettorale “Referendum e Democrazia”. Un’eventualità non prevista dalla normativa, che aveva dapprima portato al rifiuto della sua richiesta e, successivamente, alla presentazione di un’istanza.

Le parole di Carlo Gentili, Luca Coscioni e Filomena Gallo

La decisione ha inevitabilmente accolto il parere favorevole di coloro che, da anni, si battono per i diritti delle persone con disabilità e non solo. Carlo Gentili, direttamente coinvolto nella vicenda, ha dichiarato: “Sono felice della decisione della Corte, è una vittoria importante che abbiamo ottenuto con l’Associazione Luca Coscioni verso la rimozione di ogni forma di discriminazione per le persone con disabilità”.

Un successo rilanciato anche dal Tesoriere dell’associazione, Marco Cappato, così come dalla Segretaria nazionale Filomena Gallo: “La decisione della Consulta assume ulteriore importanza in ragione del fatto che, da luglio 2024, è entrata in funzione la piattaforma pubblica per le sottoscrizioni digitali di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, uno strumento che facilmente potrebbe ora essere utilizzato anche per la raccolta delle firme per la presentazione di liste e candidature alle elezioni”. “Questa decisione – hanno poi aggiunto – è una vera e propria riforma a sostegno della transizione digitale per la democrazia e la partecipazione civica, deve adesso essere estesa a chiunque. Per questi motivi rilanciamo l’appello al Governo del nostro co-presidente Marco Gentili che chiede che la piattaforma sia definitivamente aperta alle sottoscrizioni online di liste elettorali a chi ne ha diritto e, in onore degli auspici del Presidente della Repubblica, se ne preveda l’utilizzo anche per strumenti di democrazia diretta a livello municipale e regionale”.